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La Procura di Torino sui decreti sicurezza: punire il blocco stradale significa colpire i diritti

La Procura di Torino sui decreti sicurezza: punire il blocco stradale significa colpire i diritti

Politica italiana

06/07/2026

da Left

Antonello Ciervo e Giovanni Russo Spena

Come previsto, i provvedimenti del governo finiscono davanti alla Consulta. Sotto accusa la logica repressiva che li sostiene

Oggi attuare un blocco stradale è reato: ripercorrere la vicenda storica di questa fattispecie è necessario perché ci consente di leggere in filigrana decenni di criminalizzazione del conflitto sociale in questo Paese. Nel periodo postbellico, tumultuoso sul piano politico, con i socialisti ed i comunisti estromessi dal governo e con il ministro Scelba che stava consolidando la riorganizzazione autoritaria della polizia attraverso l’allontanamento dei partigiani in essa arruolati, il blocco stradale servì a prevenire e reprimere il conflitto sociale, garantendo di fatto immunità ed impunità alla “Celere”. Nella sua originaria formulazione, risalente al 1948, il reato riguardava sia il blocco ferroviario che quello stradale, punendo ambedue le condotte illecite con la reclusione da uno a sei anni; soltanto nel 1999, con la riforma operata dal Decreto legislativo n. 507, si è giunti – a distanza di oltre mezzo secolo – alla depenalizzazione totale del blocco stradale ordinario, lasciando il solo blocco ferroviario sulla scena del crimine.

Si è trattato di un intervento di portata storica sul piano democratico e costituzionale, frutto di un importante lavoro politico di alcuni (non molti in realtà, ma molto agguerriti) parlamentari garantisti, tra cui vi è anche uno degli autori di questo pezzo. Alla fine del secolo, insomma, il clima sembrava davvero cambiato: nonostante la sindacalizzazione e la smilitarizzazione della polizia fosse stata realizzata con una legge del 1981 – la n. 121 -, la gestione della piazza restava comunque governata da un’attenzione tesa ad evitare scontri tra manifestanti e forze dell’ordine e la depenalizzazione del blocco stradale appariva come l’esito tardivo di un Paese che, almeno a parole, si considerava una democrazia matura (ne avremmo avuto conferma un paio di anni dopo, nelle strade di Genova e alla Diaz).

Nel marzo del 2018, invece, l’allora ministro dell’Interno Salvini, mosso dalla sua solita paranoia repressiva, ripristinò il blocco stradale come reato, mentre il Decreto legge sicurezza n. 48/2025 ha reso ancora più aspre le sanzioni, prevedendo la reclusione fino a un mese e una multa fino a 300 euro, oltre ad un’aggravante ad effetto speciale che aumenta la pena da sei mesi a due anni di reclusione, se il blocco stradale o ferroviario viene commesso “con il proprio corpo” da più persone riunite.
Nonostante l’odiosa lettera della legge, quello che vogliamo annotare qui è che per la prima volta possono incominciare a registrarsi elementi di incoraggiante novità sul terreno costituzionale. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino – che certo non ha brillato in questi anni per garantismo – ha depositato un’istanza di rimessione alla Consulta, eccependo l’illegittimità del blocco stradale per violazione degli articoli 17 e 40 della Costituzione, in quanto cioè in contrasto con il diritto di riunione e di sciopero.

Il procedimento in questione era stato aperto a seguito di una manifestazione di protesta contro il genocidio in corso a Gaza: un corteo di circa duecento persone, di cui facevano parte gli imputati, aveva occupato pacificamente per circa dieci minuti la tangenziale Torino/Caselle: reato o manifestazione pacifica? Tutela dell’ordine pubblico o criminalizzazione del dissenso? In questa sua importante presa di posizione, la Procura è molto chiara nell’evidenziare l’incostituzionalità del blocco stradale, ma due argomenti in particolare ci sembrano qui da ripercorrere puntualmente. Il primo è una vera e propria delegittimazione delle politiche repressive del governo Meloni: i pubblici ministeri, infatti, sottolineano come «l’incriminazione del blocco stradale attuato con il proprio corpo lede i diritti di riunione e di sciopero. La possibilità che si creino rallentamenti o addirittura blocchi di traffico è, infatti, connaturata alle manifestazioni, sia che esse si svolgano in forma statica, sia in forma dinamica. Nel trasformare un diritto in delitto il legislatore non ha effettuato un bilanciamento degli interessi in gioco conforme ai valori costituzionali», ma ha valutato la libertà di riunione e di sciopero come recessive rispetto alla tutela dell’ordine pubblico, aggiungiamo noi.

Il secondo argomento, invece, è che l’ultimo Decreto sicurezza del governo Meloni, il n. 23/2026 per intenderci, ha depenalizzato le manifestazioni non preavvisate, stabilendo una sanzione pecuniaria da 1000 a 10000 euro, perché – non preavvisando la Questura – i promotori di una protesta metterebbero in pericolo l’incolumità pubblica. Ebbene, dice la Procura di Torino, il combinato disposto dei due Decreti legge giunge ad esiti aberranti proprio sul piano securitario!
Mentre, infatti, il Decreto del 2025, reintroducendo il reato di blocco stradale, prevede il carcere nel caso in cui un corteo si limiti semplicemente ad intralciare il traffico, quello del 2026, depenalizzando il mancato preavviso, prevede una mera sanzione pecuniaria nei confronti dei promotori, nonostante un corteo non preavvisato rappresenti comunque un pericolo per l’incolumità pubblica, come stabilisce il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fascista (è del 1931, non ce ne vogliate).

Ecco, insomma, scritti nero su bianco, gli esiti paradossali di un autoritarismo repressivo sciocco ed ottuso, come del resto lo sono sempre tutte le forme di repressione che impediscono ai cittadini e alle cittadine di esercitare liberamente e senza interferenze da parte delle forze dell’ordine i propri diritti e le proprie libertà collettive. E se anche i pubblici ministeri di Torino si sono resi conto degli esiti grotteschi – ancor prima che incostituzionali – dei Decreti sicurezza del Governo Meloni, forse davvero è arrivato il momento di rilanciare nella aule giudiziarie questo parere della Procura di Torino e di costringere la Corte costituzionale a riconoscere l’evidenza dei fatti. Per prendere finalmente posizione a difesa della legalità costituzionale, l’unica legalità che dovrebbe essere davvero garantita a quanti continuano, nonostante tutto, a scioperare e a protestare contro la deriva autoritaria in atto nel nostro Paese.

*Gli autori: Antonello Ciervo è avvocato cassazionista ed insegna Diritto costituzionale presso la Sapienza Università di Roma; Giovanni Russo Spena è giurista, già deputato e senatore. Entrambi sono curatori del libro Controriforma della magistratura. Anatomia di una svolta autoritaria edito da Left

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