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I centri in Albania violano i trattati dell’Unione europea

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Politica italiana

12/06/2026

da Il Manifesto

Giansandro Merli

Migranti Le conclusioni dell’avvocata generale della Corte Ue. Se condivise dai magistrati sarà game over. La tesi è che l’Italia non aveva competenza per firmare l’accordo internazionale

C’è un punto delle conclusioni dell’avvocata generale della Corte Ue Laila Medina che il protocollo Italia-Albania non può superare: il rilascio immediato del richiedente asilo trattenuto a Gjader di cui un giudice ha disposto la liberazione. Uscire immediatamente dal luogo di detenzione dopo una pronuncia giurisdizionale è un diritto fondamentale che rientra sotto l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Un accordo tra governi, come quello Roma-Tirana, non può modificarlo senza violare il Trattato sul funzionamento dell’Ue (Tfue).

«L’UNIONE ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata», stabilisce il secondo comma dell’articolo 3 del Tfue, richiamato da Medina. Dunque agli Stati nazionali è sottratta la possibilità di siglare intese con paesi terzi non solo quando il contenuto concreto delle stesse viola in diritto Ue, come per il rilascio immediato, ma anche quando potrebbe farlo. E questo, dice l’avvocata generale, nei centri d’oltre Adriatico avviene rispetto al diritto di difesa, che rischia di non essere garantito come nel territorio comunitario per tre ragioni: separazione geografica tra legale e assistito, modalità in cui si tiene l’udienza da remoto, tetto al rimborso per la trasferta degli avvocati.

Le conclusioni non sono vincolanti per la Corte, ma se la sentenza le condividesse dovrebbe dichiarare illegittimo il protocollo perché l’Italia non aveva competenza per firmarlo. Medina si è espressa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale partito dalla giudice Antonella Marrone della Corte d’appello di Roma. Un rinvio raffinato dal punto di vista giuridico perché basato, oltre che sulle norme fondamentali Ue, su una complessa giurisprudenza della Corte del Lussemburgo in materia.

PER L’AVVOCATA GENERALE il problema non sta nell’ubicazione dei centri, che non è regolata. Nasce invece dal dato di fatto che aprirli in un paese terzo impatta sull’uniformità delle garanzie di alcuni diritti fondamentali. La domanda di partenza è molto diversa da quella dell’altro rinvio pendente davanti ai giudici europei e riguarda la stessa legittimità della firma del protocollo.

Nel procedimento partito dalla Cassazione il tema sono due direttive in materia di immigrazione. In quel caso l’avvocato generale Nicholas Emiliou ha concluso che il Cpr di Gjader è legittimo se rispetta i diritti dei migranti. Esiste dunque qualche via d’uscita tra cassarlo completamente o dargli luce verde (tanto che in un singolare comunicato dell’8 giugno scorso palazzo Chigi si è detto pronto a rimediare alle criticità rilevate, persino prima della sentenza). Nelle conclusioni di Medina tale spazio non c’è: la pronuncia della Corte sarà ancora più importante.

FORSE PER QUESTO stavolta le reazioni della maggioranza sono state sottotono. La premier Giorgia Meloni ieri in aula non ha detto nulla, pur parlando di immigrazione, mentre dopo le altre conclusioni si era affrettata a dichiarare: «Bene la Corte Ue sul Cpr, persi due anni per letture giudiziarie forzate». Il co-presidente dei Conservatori e riformisti europei, l’eurodeputato Fdi Nicola Procaccini, si è spinto a dire che Medina «conferma la legittimità dei Cpr italiani in Albania». Salvo poi sottolineare che da oggi quelle norme saranno superate dal Patto.

Neanche questo è vero: se la Corte seguisse la linea dell’avvocata generale pure le speranze di riattivare i centri per i richiedenti asilo soccorsi in alto mare, scopo iniziale del progetto, terminerebbero per sempre. Perché l’Albania non potrebbe essere considerata una zona di frontiera italiana dove applicare le procedure accelerate. Cosa peraltro ribadita durante l’udienza persino dalla Commissione Ue, per il resto allineata al governo Meloni. Il diritto europeo lo esclude e una norma nazionale non può modificarlo, come ha tentato di fare l’esecutivo nostrano. In ogni caso bisognerà aspettare le sentenze della Corte Ue, che arriveranno nei prossimi mesi.

INTANTO MERCOLEDÌ il Tavolo asilo e immigrazione, con la deputata Pd Rachele Scarpa, è tornato a Gjader. «Le presenze sono circa 70. Dalla conversione del centro in Cpr sono state trasferite coattivamente in Albania circa 620 persone. La percentuale di persone rimpatriate dopo essere sottoposte a questi inutili trasferimenti si conferma attorno al 15%. Numeri inferiori alla media dei rimpatri dai Cpr italiani, che si attesta sul 40%».

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